Qualcuno ha fatto notare che esiste una norma europea (l’articolo 13 del Regolamento 2020/687, in particolare i commi 2 e 3) che avrebbe potuto consentire di evitare di ricorrere agli abbattimenti dei suini del Rifugio Cuori Liberi. Questa legittima osservazione va adeguatamente commentata, in quanto è effettivamente possibile esentare dagli abbattimenti certi animali o gruppi di animali in caso di un focolaio di una malattia di categoria A, quale la PSA. Si tratterebbe, insomma, di un’eccezione alla regola. Ma solo se determinate condizioni, molto stringenti, vengono rispettate.
Ecco la nostra analisi della normativa sopra menzionata.
Regolamento (UE) 2020/687, Articolo 13
Deroghe specifiche all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a)
(L’articolo 12 dispone l’abbattimento di tutti i suini in caso di conferma di una malattia di categoria A in uno “stabilimento”, definizione che include sia gli allevamenti che i rifugi per gli animali come Cuori Liberi o altri analoghi stabilimenti)
2. L’autorità competente può concedere una deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), alle seguenti categorie di animali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3:
a) animali detenuti in uno stabilimento confinato;
Questa norma non è applicabile a Cuori Liberi in quanto nel rifugio non erano rispettate le misure di biosicurezza, non era cioè adeguatamente confinato; tuttavia, questa norma potrebbe essere applicata in altre situazioni se il rifugio fosse adeguatamente confinato
b) animali detenuti a fini scientifici o a fini connessi alla conservazione di specie protette o a rischio di estinzione;
Questa norma non è applicabile a nessun rifugio, in cui gli animali sono tenuti per altre finalità. Da sottolineare che la norma generale dell’articolo 12 che dispone gli abbattimenti di tutti gli animali, si applica anche a quelli detenuti a fini scientifici. L’esigenza di controllare adeguatamente e di eradicare la malattia prevale su altri legittimi interessi, inclusi quelli correlati alla ricerca scientifica.
c) animali ufficialmente registrati preventivamente come razze rare;
questa norma è solo applicabile ai rifugi se vi sono detenuti razze rare; non era il caso di Cuori Liberi, in cui c’erano suini di razza Large white e Duroc, cioè due razze molto comuni.
e d) animali di elevato valore genetico, culturale o educativo debitamente motivato.
Questo potrebbe essere potenzialmente applicabile a Cuori liberi e altri rifugi se debitamente motivato per via di un valore culturale o educativo debitamente motivato e riconosciuto dalla autorità competente
3. L’autorità competente si assicura che, al momento della concessione della deroga di cui al paragrafo 2, siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’autorità competente abbia effettuato una valutazione degli effetti della concessione di tale deroga e, in particolare, degli effetti sullo stato sanitario degli animali nello Stato membro interessato e nei paesi limitrofi e l’esito di tale valutazione indichi che lo stato sanitario degli animali non è a rischio;
La norma non è applicabile a Cuori liberi, considerato il contesto di elevato rischio a Pavia e nell’intera Lombardia; potrebbe però essere applicabile in futuro in caso di rifugi localizzati in zone isolate e in assenza di allevamenti suini nelle vicinanze.
b) si applichino appropriate misure di biosicurezza per prevenire il rischio di trasmissione della malattia di categoria A ad animali detenuti non infetti, ad animali selvatici o agli esseri umani,
La norma non è applicabile al Rifugio Cuori liberi, ma è di possibile applicazione in altri rifugi di animali.
Però tenendo conto:
i) del profilo della malattia; e
ii) della specie di animali colpita;
Considerata la elevata persistenza del virus PSA nell’ambiente, è evidente che qualsiasi deroga riguardante la PSA dovrebbe essere concessa con estrema prudenza e tenuto conto anche della possibile diffusione della malattia sia ai suini domestici che ai cinghiali, anche ad esempio tramite uccelli o insetti.
c) gli animali siano sottoposti a un idoneo isolamento e a sorveglianza clinica, compresi esami di laboratorio, fino a quando l’autorità competente non possa garantire che gli animali non comportano rischi di trasmissione della malattia di categoria A.
La norma è molto difficilmente applicabile alla PSA, considerata la elevata resistenza del virus nell’ambiente; questo comporterebbe che sarebbe molto lungo e complesso per le autorità competenti garantire che gli animali nel rifugio non comportano rischi di trasmissione del virus; questo risulterebbe in pratica in un prolungamento della durata delle misure restrittive nelle zone di protezione e sorveglianza istituite attorno ai focolai, con conseguente serio danno per tutti gli stabilimenti (allevamenti suinicoli, rifugi, etc.) localizzati nelle vicinanze dello stabilimento sede del focolaio
In sintesi, le norme esistenti non potevano e non possono consentire di derogare all’obbligo di abbattere tutti i suini del rifugio Cuori Liberi dove è stata riscontrata la PSA, o in futuro in situazioni analoghe. La normativa esistente potrebbe però consentire, in situazioni epidemiologiche di basso rischio di ulteriore diffusione del virus ed in circostanze molto specifiche, di non abbattere tutti i suini non DPA tenuti in un rifugio in cui sia stata conferma la PSA.
Bisogna tuttavia considerare che queste norme sono state concepite per animali che abbiano effettivamente un elevato valore genetico, culturale o educativo. Ad esempio, animali di specie o razze rare detenuti in uno zoo, in un parco, in un rifugio, specie di suino autoctone rare come Cinta senese, Mora Romagnola, Nero siciliano, Casertana, Calabrese.
I suini generalmente tenuti nei rifugi hanno un valore così elevato? Non ci si vuole qui arrogare il diritto di decidere quale sia l’effettivo valore culturale o educativo di suini detenuti in un rifugio. Ma quando si prendono decisioni su questioni così delicate e complesse, bisogna sempre bilanciare l’interesse del singolo individuo (che può essere legittimamene affezionato ad un suino o a un gruppo di suini e considerarli pertanto di elevato valore culturale o educativo, per sé e per i propri figli o amici) con l’interesse generale di prevenzione della diffusione della PSA, malattia estremamente pericolosa e letale e che causa serissimi problemi sanitari e di benessere a tutti i suini, sia DPA che non DPA, oltre che alla fauna selvatica (cinghiali).
Per poter applicare coerentemente queste norme, in scienza e coscienza, occorrerebbero linee guida uniformi a livello nazionale su questa problematica per evitare che vi siano comportamenti difformi da regione a regione o da ASL ad ASL, che risulterebbero incomprensibili al pubblico ed alimenterebbero ulteriormente le polemiche.
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