L’attività venatoria come strumento di contenimento e sorveglianza delle malattie infettive

Il controllo numerico della specie Sus scrofa è uno degli obiettivi principali per il contenimento della Peste Suina Africana sul territorio nazionale.

Analizzando i dati numerici, si possono estrapolare interessanti considerazioni su come il suide selvatico , sia diventato in alcuni ambiti una specie invasiva con una preoccupante densità per km2, complici anche gli incroci con il suino domestico volti a incrementare il peso e la prolificità dei singoli soggetti.

In tutti i territori dove la PSA è comparsa, la scelta di utilizzare la pratica venatoria nelle sue varie forme e declinazioni  è diventato uno degli elementi cardine insieme alla corretta applicazione dei principi di biosicurezza per rallentare o fermare il progredire della patologia.

L’Ordinanza 4/2022 del Commissario straordinario per l’emergenza PSA prevede: 

Articolo 4  (Misure di controllo nei Comuni della zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione parte I)

1. Nella zona confinante con la zona infetta istituita con Dispositivo direttoriale della direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute o zona soggetta a restrizione parte I di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s. m. e i., in conformità alle disposizioni previste per detta zona dal medesimo Regolamento, le autorità competenti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, attuano quanto segue: 

ii. Regolamentazione dell’attività venatoria e di controllo verso la specie cinghiale, che può essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 alla presente Ordinanza (omissis)

iii. Utilizzo di trappole quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l’abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti.

Proprio nell’Allegato 1 viene riconosciuta in maniera inequivocabile la centralità e la competenza decisionale del Servizio Veterinario articolato su più livelli per coordinare, monitorare, formare e vigilare:  

“ Le attività di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all’approvazione da parte del Servizio veterinario territorialmente competente, del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. “

“Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l’individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata dal Servizio veterinario territoriale in collaborazione con l’Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti Faunistici ricompresi nelle aree di restrizione” 

“Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all’IZS competente del territorio” 

Il fatto che venga demandato al Servizio Veterinario questo importante compito fa capire come la caccia, nelle sue svariate forme, alla specie cinghiale sia oggettivamente uno strumento squisitamente sanitario di riduzione del rischio al pari di strumenti farmacologici disponibili per altre patologie.

Proprio in relazione all’importanza di questa attività il Legislatore ha concesso lo svolgimento di tale compito solo a quegli operatori in possesso di precise abilitazioni ottenute mediante corsi formativi teorici e pratici che garantiscano la competenza la professionalità e la capacita gestionale di animali che per definizione sono da considerarsi tutti potenzialmente infetti.

Nell’ordinanza 05/2023  del Commissario straordinario per la PSA all’art 16 vengono esplicitati in modo inequivocabile i requisiti degli operatori: 

 Art. 16  Elenco nazionale dei Bioregolatori 

  1. I soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 157 del  1992,  al prelievo  venatorio  con   specifica formazione   in   materia   di biosicurezza  e  le  figure  autorizzate  ai  sensi  del  punto   2.5dell’Allegato I al decreto interministeriale del 13 giugno 2023,  per il periodo di applicazione dei  piani  di  eradicazione della  peste suina africana e del Piano  straordinario  delle  catture  a  livello nazionale e regionale, di cui all’art. 2, comma  2,  lettera  b)  del decreto-legge n. 9 del 2022, assumono la funzione di bioregolatori  e possono iscriversi nell’apposito Elenco nazionale  dei  Bioregolatori attivato nel portale dei Sistemi informativi  veterinari  –  Vetinfo

La valenza sanitaria di questa attività di contenimento è evidente dal fatto che sul singolo animale abbattuto vengono messe in atto una serie di analisi di laboratorio dai campioni biologici ottenuti che sorvegliano non solo la PSA ma anche altre patologie zoonotiche, nello specifico della specie cinghiale si possono annoverare patologie come Brucellosi, Tubercolosi, Rabbia, Malattia di Aujeszky , Trichinella, Epatite E , che altrimenti potrebbero passare inosservate e diventare un potenziale rischio per la salute pubblica come si evince dal  Allegato 2. Schematizzazione delle patologie e delle relative specie oggetto di sorveglianza con i relativi metodi di indagine di laboratori, diretta e indiretta.

Un ulteriore risvolto sanitario dell’attività di depopolamento della specie cinghiale , unitamente al servizio di ricerca proattiva delle carcasse di soggetti morti su aree ben identificate del territorio in  zona di restrizione, consente la rimozione dei soggetti infetti con conseguente diminuzione della carica virale sul territorio. Tutti i soggetti abbattuti o trovati morti dopo essere  stati portati in un centro di stoccaggio ai sensi del REG.CE.1069/2009 vengono inviati alla distruzione in stabilimenti dedicati che garantiscono a loro volta sia nelle movimentazioni che nel trattamento delle carcasse e dei loro sottoprodotti elevati standard di biosicurezza per limitare o meglio annullare il rischio di diffusione della patologia.


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