“Prevenire è meglio che curare”. Questa massima, attribuita al pioniere della medicina del lavoro Bernardino Ramazzini, rimane oggi profondamente rilevante e guida le nostre azioni in molti settori della salute e del benessere. Tanto che è stata richiamata dalla stessa Commissione Europea nel titolo della sua “Strategia per la Sanità Animale” che è alla base delle norme europee vigenti in materia. Massima che diventa particolarmente rilevante quando parliamo di Peste Suina Africana, non potendo al momento contare su una profilassi vaccinale efficace, al momento in fase di sperimentazione, e tantomeno di una terapia: pertanto la nostra principale difesa è la biosicurezza.
Il termine “Biosicurezza” deriva etimologicamente da Bio-: Deriva dal greco antico “βίος” (bíos), che significa “vita” e sicurezza, dal latino “securitas”, che è a sua volta derivata da “securus”, che significa “senza preoccupazioni” o “al sicuro” e significa sicurezza da “cose vive”, ovvero la protezione da entità biologiche quali virus, batteri, funghi o parassiti.
L’Art. 4 del REGOLAMENTO UE 2016/429 (cosiddetta Animal health Law) definisce la Biosicurezza come l’insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie in:
- una popolazione animale, o
- uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale.

Per comprendere meglio cosa significa volte a ridurre il rischio, bisogna comprendere la differenza tra rischio e pericolo.
Il PERICOLO è la qualità intrinseca dell’agente patogeno di causare un danno.
IL RISCHIO è la probabilità di subire un danno a seguiti dell’ingresso del patogeno.
Ma come entra il patogeno in uno stabilimento? La risposta a questa domanda non è semplice, poiché vari agenti patogeni presentano caratteristiche distinte e vie d’ingresso differenti. Una misura protettiva efficace contro una malattia potrebbe non essere altrettanto efficace contro un’altra. Ecco perché è fondamentale conoscere bene il nostro «nemico».
“se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide” citava un famoso slogan degli anni ’80. Conoscere ed evitare sono atti di Responsabilità che ricadono, così dice il Reg. 2016/429 sugli “Operatori” (responsabili degli animali o prodotti di origine animale, anche per periodo limitato), Veterinari ufficiali, Veterinari liberi professionisti (inclusi i Veterinari coi Santuari) e Detentori e proprietari di animali da compagnia.
I VETERINARI (art. 12 del Reg. 429/2016) sono chiamati ad adottare tutte le misure opportune per evitare l’introduzione, lo sviluppo e la diffuzione delle malattie, cooperando con l’autorità competente, gli operatori, i profesionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia all’attuazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento
Quali sono gli obiettivi della Biosicurezza? Non riguardano solo la Peste Suina Africana:
- Impedire l’ingresso di agenti eziologici responsabili di malattie letali o molto contagiose (per esempio la Peste Suina Africana o la Peste Suina Classica);
- Ridurre la contaminazione da parte dei comuni agenti patogeni che penalizzano le produzioni zootecniche (ad esempio E.coli, Streptococcus spp. , Staphylococcus spp, Porcine epidemic diarrhoea.);
- Ridurre o eliminare agenti patogeni ad azione immunodepressiva che fungono da fattori predisponenti per altre malattie (ad esempio Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, Porcine Circovirus Disease,…);
- Ridurre la contaminazione di agenti patogeni considerati a rischio per la salute pubblica (es. Salmonella spp, Campylobacter spp., stafilococco meticillino-resistente , Influenza A….).
Come si può ottenere questo risultato?
Rendendo lo stabilimento a prova di virus, batterio, fungo, parassita, attraverso la rigida adozione delle previste misure strutturali e gestionali dettate dal Decreto del Ministro della Salute del 28.06.2022 volte ad implementare sia la Biosicurezza Esterna, che si focalizza sui punti di contatto tra allevamento e ambiente esterno al fine di impedire che i patogeni entrino o escano dallo stabilimento che la Biosicrezza Interna tutte le misure volte ad evitare il diffondersi dei patogeni all’interno degli allevamenti e acquisendo le necessarie conoscenze (= FORMAZIONE)
È essenziale avere una cartellonistica chiara ed efficace che evidenzi in modo comprensibile i punti critici di controllo per tutti.




Se queste misure non vengono applicate intervengono le sanzioni:
D.Lgs 136 del 5 agosto 2022 art. 10 c. 1 applicare le misure Operatori (resp animali o prodotti anche per periodo limitato) art. 23 c. 3 sanzioni amministrative in caso di inadempienza
D.Lgs 136 del 5 agosto 2022 art. 10 c. 2 acquisire le conoscenze Operatori (resp animali o prodotti anche per periodo limitato) art. 23 c. 4 sanzioni amministrative in caso di inadempienza
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