Perché le richiesta dei Santuari di considerare i suini come animale da compagnia rappresenta un rischio per la salute pubblica

Un’analisi legislativa sull’importante differenza tra animali da compagnia, animali ad uso zootecnico e animali Non DPA (Non destinabili al consumo alimentare)

L’argomento principale della Rete dei Santuari e le istanze che promuovono a seguito del focolaio di Peste Suina Africana presso il Santuario Cuori Liberi è che gli animali di specie zootecniche ospitati nei rifugi dovrebbero essere considerati come animali d’affezione e quindi sottostare a delle regole diverse rispetto a quelle degli allevamenti e di altri stabilimenti.
Dal punto di vista strutturale, questi santuari non differiscono significativamente da un allevamento semibrado a basse capacità, di conseguenza sono sottoposti agli stessi rischi sanitari. Di seguito presentiamo un’importante disamina sull’uso dei termini e sul significato che hanno alla luce dell’Animal Health Law e cosa hanno comportato categorizzazioni degli animali diverse nell’Unione Europea.

Il Regolamento (UE) 2016/429 e l’importanza delle definizioni: gli animali da compagnia presentano un rischio sanitario minore rispetto a quelli detenuti nei rifugi per animali

Il Regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale (Animal Health Law, AHL) è il principale risultato della Strategia di Sanità animale 2007-2013  messa in atto dalla Commissione europea. L’obiettivo principale di tale strategia è stato concentrarsi sulle misure preventive, sulla sorveglianza delle malattie, sui controlli e sulla ricercain modo da ridurre l’incidenza di malattie animali, comprese quelle trasmissibili dagli animali all’uomo.

All’interno dell’Animal Health Law, le definizioni che vengono date agli animali acquisiscono un significato importante all’interno della tutela della salute pubblica e della sorveglianza delle malattie infettive.

Secondo la AHL, considerata la possibilità per l’uomo di applicare (o meno) certe misure di prevenzione e controllo, gli animali sono suddivisi in due grandi categorie: “detenuti” e “selvatici”, si vedano le definizioni di cui all’art. 4:

5)   «animali detenuti»: animali detenuti dall’uomo, compresi, nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura;
8)   «animali selvatici»: animali diversi dagli animali detenuti;

Poi è stata definita la categoria degli animali da compagnia, che è una sottocategoria degli animali detenuti:

11)   «animale da compagnia»: un animale detenuto delle specie elencate nell’allegato I, tenuto a fini privati non commerciali.

La necessità di questa sotto-categorizzazione è illustrata nel considerando n. 24 della suddetta legge:

24) Gli esseri umani spesso detengono determinate specie animali nelle loro abitazioni a fini di compagnia. Tali animali da compagnia detenuti per scopi meramente privati, compresi gli animali acquatici ornamentali detenuti in abitazioni private e in acquari ornamentali non commerciali, sia all’interno che all’esterno, generalmente presentano un rischio sanitario minore rispetto ad altre modalità di detenzione o di movimento di animali su più vasta scala, come quelle comuni nell’agricoltura, nell’acquacoltura, nei rifugi per animali e nel trasporto di animali più in generale. Non è quindi opportuno che le prescrizioni generali riguardanti la registrazione, la conservazione della documentazione e i movimenti nell’Unione si applichino a tali animali da compagnia, giacché ciò costituirebbe un onere amministrativo e un costo ingiustificati. Le prescrizioni riguardanti la registrazione e la conservazione della documentazione non dovrebbero quindi applicarsi ai detentori di animali da compagnia. Inoltre, è opportuno applicare norme specifiche i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia nell’Unione.

Questo considerando sottolinea che, mentre gli animali detenuti nelle abitazioni per scopi privati debbano (se di specie elencate nell’allegato I) essere considerati come animali da compagnia, gli animali tenuti nei rifugi, per via del rischio sanitario che essi comportano, analogo a quello degli animali tenuti negli allevamenti, non possono essere considerati come animali da compagnia.

Inoltre, deve essere considerato che l’allegato I degli animali da compagnia menziona tra i Mammiferi un numero di specie molto limitato: cani, gatti, furetti; e poi roditori e conigli non destinati alla produzione alimentare.
Tutte le specie agricole di Mammifero sono escluse dalla possibilità di essere considerate animali da compagnia, con la sola eccezione dei conigli, considerata di minore importanza dal punto di vista delle malattie infettive: basti pensare che tra le malattie soggette a misure di controllo e/o eradicazione nel contesto della AHL non vi è alcuna malattia dei conigli.
Le specie escluse dalla definizione degli animali da compagnia sono ad esempio i bovini, gli ovini, i caprini, i suini e persino i cavalli. Il motivo è che i prodotti di queste specie animali (carne, latte, etc.) entrano generalmente nella catena alimentare e pertanto, in linea con l’approccio from Farm to Fork, tutta la filiera produttiva debba essere adeguatamente regolamentata e sottoposta a controlli. Se un animale esce da un allevamento e viene adottato da un rifugio, dovrebbe ancora essere tracciabile, deve ancora essere controllato dal punto di vista sanitario e deve ancora essere sottoposto alle stesse misure di profilassi sanitaria, per tutelare gli altri animali e per tutelare l’uomo.

In Italia gli animali di proprietà che non vengono classificati nella definizione di animali da compagnia vengono classificati ad uso zootecnico. In Italia, se questi animali classificati ad uso zootecnico vengono usati per la produzione di alimenti vengono definiti DPA (destinati alla produzione di alimenti), se vengono impiegati per altri scopi (come nel caso dei cavalli impiegati nella pet therapy, o gli animali custoditi nei santuari) sono considerati animali non-DPA (non destinabili alla produzione alimentare). Per logica, l’animale d’affezione, non essendo per nessun motivo impiegabile a fini alimentari, non necessita l’aggiunta del suffisso non-DPA, come invece viene fatto per i cavalli, le cui carni in Italia sono immesse al (quindi carni da cavalli DPA), che essere animali allevati con scopi diversi, per esempio legati all’affettività e alla tutela (quindi cavalli non-DPA).

Gli stabilimenti non sono i soli allevamenti, ma comprendono gli allevamenti, i santuari e altre strutture

È bene sottolineare che, al contrario di quanto affermino gli stakeholders delle istanze dei santuari, i rifugi per animali non sono considerati come “allevamenti” ma sono compresi nella definizione di “stabilimenti” (insieme agli allevamenti) di cui all’articolo 4, dell’Animal Health Law.

27) «stabilimento»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, esclusi:
le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia; gli ambulatori o le cliniche veterinarie
.

I suini possono essere considerati “animali da compagnia”?

No, questo è escluso dal Regolamento europeo 2016/429, che tra i Mammiferi include come animali da compagnia solo cani, gatti, furetti, roditori e conigli. Tutte le altre specie che sono allevate per lo più a scopo agricolo, come i suini, sono escluse. Il Regolamento europeo è un atto giuridico con carattere vincolante in tutti i suoi elementi, pertanto uno Stato membro non ha il diritto di prendere unilateralmente misure nazionali in contrasto con il regolamento, o mirate a limitare l’applicazione delle norme del regolamento; né può applicarle in modo parziale o selettivo.

In altre parole, l’Italia non può stabilire con normativa nazionale che i suini possano essere considerati animali da compagnia e non può cambiare lo status dei rifugi che sono “stabilimenti” e pertanto soggetti a tutta la normativa relativa agli stabilimenti. Lasciare intendere che l’Italia abbia spazi in proposito è fuorviante.

Un esempio del problema degli animali non DPA: Horsegate

Secondo la normativa europea, nemmeno i cavalli possono essere considerati come animali da compagnia sebbene siano soggetti ad una legislazione europea molto specifica e rigorosa, che prevede la possibilità di essere considerati come animali non-DPA a strette condizioni; nonostante questa legislazione, si sono verificati episodi in cui la carne di cavalli non-DPA è stata immessa illegalmente al consumo umano, costituendo un rischio per la salute umana.

La normativa europea prevede la possibilità che i cavalli “escano” dalla catena alimentare e possano essere considerati non DPA: questo è reso possibile perché tutti gli equidi sono soggetti a strette norme di identificazione individuale che invece non esistono per i suini a livello europeo. Gli animali non DPA sono soggetti a regole meno stringenti rispetto a quelli destinati a consumo alimentare, per esempio possono subire trattamenti farmacologici senza essere sottoposti a tutte le misure di tutela del consumatore.

Ma queste normative sull’identificazione sembrano non prevenire possibili frodi con possibili rischi per il consumatore; ecco a titolo esemplificativo un caso in cui l’utilizzo illecito di carne di cavalli non-DPA è stata sospettata ed un’altra, più recente, in cui è stata provata. Il caso divenne noto in tutta europa come ‘Horsegate’, una delle più grandi minacce alla sicurezza alimentare degli ultimi dieci anni e la carne di cavallo venne venduta al posto della carne bovina persino in Inghilterra, dove questo animale non si mangia. Lo scandalo scoppiò nel gennaio 2013, ed espose la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento dell’industria alimentare. È importante considerare che le carcasse di animali non DPA sono soggetti a normative specifiche sul loro smaltimento. Chi ha alimentato questi circuiti illegali ha pensato bene che vendere le carni di cavallo a basso prezzo è più conveniente che spendere soldi per lo smaltimento delle loro carcasse, ma, essendo che si trattava di animali non destinati al consumo alimentare hanno rappresentato un grande rischio per il consumatore, siccome hanno ricevuto meno controlli dal punto di vista sanitario e meno restrizioni nei trattamenti farmacologici.

I suini NDPA: unicità italiana

Nel caso italiano, la legislazione nazionale sui suini non DPA è estremamente recente. Si tratta del dispositivo Dirigenziale firmato il 16 maggio 2022 dal Direttore Generale della Sanità Animale Pierdavide Lecchini, che introduce Microchip per i pet pigs e registrazione in BDN dei loro proprietari e dei luoghi di detenzione. Il limite numerico ammesso è fino a due animali che devono essere sterilizzati per evitare la riproduzione. È concessa la movimentazione verso le strutture veterinarie per motivi sanitari.
La dichiarazione di suino NON DPA è irrevocabile, ed esclude il suino dal consumo umano per tutta la sua vita e il proprietario deve comunicare prontamente la morte e la denuncia di smarrimento e di furto dei suini entro 3 giorni da tali eventi alla ASL competente che deve registrarli in BDN entro 7 giorni dall’evento stesso. È vietato l’abbandono dei suini NON DPA.


Essendo recente e molto stringente e coinvolgendo numeri bassi di suini, non ha finora portato a casi di frode alimentare; ma più si estende il numero di suini non DPA, più le frodi diventano possibili. Dall’esempio dei cavalli è chiaro che più si adottano regole “speciali” e meno stringenti, più aumentano i rischi sanitari e di frode alimentare. Inoltre aumentano gli abusi da parte di soggetti che ritengono che le loro motivazioni siano eticamente giustificate da tali misure, come per esempio chi si oppone al controllo delle malattie infettive.

Da quanto successo con Cuori Liberi bisogna trarre le adeguate conclusioni: questi rifugi pongono rischi sanitari che non devono essere sottovalutati.

APPROFONDIMENTI:
A new Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013) where “Prevention is better than cure” (link)

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